No al danno non patrimoniale “riflesso” se il danno biologico del congiunto non è “seriamente invalidante”

No al danno non patrimoniale “riflesso” se il danno biologico del congiunto non è “seriamente invalidante”
10 Settembre 2018: No al danno non patrimoniale “riflesso” se il danno biologico del congiunto non è “seriamente invalidante” 10 Settembre 2018

Le cause del nostro studio

Com’è noto, la giurisprudenza ritiene che sia risarcibile il danno non patrimoniale dei congiunti della vittima “primaria” di un incidente, per le sofferenze e l’alterazione del rapporto familiare patita a causa anche in caso di lesioni, e non solo di morte (secondo un orientamento inaugurato da SS.UU. n. 9556/2002).

Deve, tuttavia, trattarsi di una lesione di rilevante entità, come ha ribadito il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 1496/2018, che ha respinto la domanda del marito e dei figli di una donna che, in conseguenza di un incidente stradale, aveva subito lesioni implicanti un danno biologico de 25%.

Per il Tribunale, “le mere allegazioni degli attori”, da questi peraltro non provate, “non introduc[o]no elementi presuntivi sufficienti” dell’esistenza di un effettivo “pregiudizio affettivo e relazionale con il congiunto (non conseguente alla limitata capacità motoria e lavorativa della danneggiata)”.

Ciò “anche in considerazione del fatto che il congiunto non si trova in uno stato seriamente invalidante (la percentuale di invalidità permanente, infatti, è solo del 25%, medio-bassa)”.

Il ragionamento del Tribunale è facilmente ricostruibile.

Un danno alla persona che non sia di rilevante entità, di per sé, non è suscettibile di produrre sofferenze morali o alterazioni delle razioni familiari tali da costituire un danno risarcibile.

Salvo che la peculiarità del caso non sia stata di per sé suscettibile di causarle, come deve risultare da concrete circostanze di fatto che è onere dei congiunti che si pretendono danneggiati di allegare e provare.

Nel caso specifico non solo l’invalidità era di fascia medio-bassa e si era concretizzata in una limitazione della “capacità motoria e lavorativa” della vittima “primaria” di per sé insuscettibili di cagionare il pregiudizio lamentato dai congiunti, ma questi non avevano allegato (e tanto meno provato) una qualche peculiare circostanza suscettibile di denotare che un simile pregiudizio fosse, ciò nondimeno, sussistente.

In sostanza, non sussiste un danno non patrimoniale “riflesso” dei familiari della vittima del sinistro se la lesione riportata da quest’ultima non è seriamente invalidante, e cioè di rilevante entità.

       

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